Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/04/1998 n. 128

e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6 - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987 n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Art. 7 - Oneri relativi a prestazioni e controlli.

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

Art. 8 -Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994 n. 146, della legge 6 febbraio 1996 n. 52, nonchè della presente legge e per le violazioni di regola menti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 9 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10 - Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Art. 11 - Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture.

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 12 - Marcatura CE.

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996 n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996 n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".

Art. 13 - Modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86, alla legge 16 aprile 1987 n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996 n. 52.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989 n. 86, è sostituito dal seguente: "1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989 n. 86, è sostituito dal seguente: "2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento".

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria".

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989 n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione".

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86, è sostituito dal seguente: "2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86, è inserito il seguente: "2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".

7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989 n. 86, è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Came re sui risultati emersi da tale sessione".

8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989 n. 86, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, è sostituito dal seguente: "2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993 n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite".

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, è inserito il seguente: "2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989 n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali".

 

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